Il comitato di valutazione

Il comitato di valutazione

Il comitato per la valutazione dei docenti, istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, è disciplinato dal comma 129 della legge n. 107 del 2015 e dal D. Lgs 297/94.

Il Comitato di valutazione è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

  • esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti facenti parte del comitato e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor.
  • valutare il servizio del personale docente di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all’art. 501 del D.Lgs. 297/94. Per queste due fattispecie, se il docente interessato è membro del comitato, il Consiglio di Istituto provvederà all’individuazione di un sostituto.

È presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

  • tre docenti dell’ istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio docenti e uno dal consiglio di Istituto;
  • due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;
  • un componente esterno  individuato  dall’ Ufficio Scolastico Regionale.

Il comitato dura in carica tre anni scolastici.